Diritto di famiglia
Reversibilità alla prima moglie anche se l`assegno di divorzio è riconosciuto dopo

Per la Cassazione è giusto riconoscere alla prima moglie il contributo economico anche se la sentenza che stabilisce l'assegno di divorzio giunge dopo la morte dell'ex marito e non è ancora passata in giudicato
di Lucia Izzo - La prima moglie ha diritto alla reversibilità anche se la
sentenza che le riconosce l'assegno divorzile giunge dopo il decesso dell'ex e non è ancora passata in giudicato.
Il casoReversibilità alla prima moglie se assegno riconosciuto dopopronunciata ben prima del decesso dell'ex marito, e il giudizio era proseguito per le determinazione economiche. La peculiarità del caso è che, tuttavia, la pronuncia che le riconosce l'assegno divorzile giunge solo dopo la morte dell'uomo.
La questione è dunque se il provvedimento che riconosce la titolarità dell'assegno divorzile debba essere precedente alla morte del coniuge o se, invece, è sufficiente che sussista al momento in cui il coniuge divorziato proponga domanda di attribuzione di una quota della
pensione di reversibilità. Nell'appoggiare questa seconda conclusione, il giudice d'Appello riconosce alla ex il 35% del totale e il restante alla nuova moglie in quanto coniuge superstite.
In pratica, secondo il giudice a quo, il decesso dell'uomo avvenuto anteriormente alla
sentenza che le riconosceva l'assegno divorzile
non ostava all'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità perché il riconoscimento giudiziale dell'assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole.
In Cassazione, la decisione è contestata dalla nuova moglie secondo cui l'altra donna alla data del decesso del marito non era titolare dell'assegno divorzile e nulla le sarebbe dunque spettato. Per gli Ermellini, tuttavia, nel caso di specie assume rilievo il riconoscimento in concreto e non in astratto del diritto all'assegno per effetto di una pronuncia giurisdizionale, che, nel caso di specie è intervenuta.
In pratica, pur non costituendo titolo attivabile nei confronti di colui che era
stato indicato come destinatario, il provvedimento vale a
consolidare il presupposto della prestazione previdenziale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, neppure deve essere assistito dall'autorità del giudicato (Cass. n. 4107/2018). Il ricorso viene dunque respinto.
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